Provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera
Con ordinanza del responsabile della Struttura Tecnica n. 53 del 25.10.2017 si ordina a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2017 e il 31 marzo 2018:
1. spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici;
2. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbrucciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;
3. riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 19° C (con tolleranza di 2° C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
4. divieto di circolazione per i motoveicoli a due tempi di classe Euro 0 e autoveicoli benzina Euro 0, 1 e veicoli diesel Euro 0, 1 e 2, nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:30, salvo le esclusioni.
Si invitano:
- La Cittadinanza ad usare il meno possibile l’automobile in ambito urbano e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l’alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).
- Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l’utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.
- Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un’elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale
- Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dal punto 4 del presente provvedimento:
- motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale e della Protezione Civile;
- veicoli per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
AVVERTE
Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.