Comune di Caldogno (VI)

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Comune di Caldogno

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Statuto
Statuto del Comune di Caldogno


- approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 1997 n. 55

- modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

  • n. 42 del 26 luglio 2001 n. 42
  • n. 32 del 4 luglio 2006 
  • n. 14 del 12 maggio 2010


INDICE


TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 La comunità

Art. 2 Il territorio

Art. 3 Lo Statuto ed i Regolamenti Comunali

 

TITOLO II ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 4 Diritti e poteri dei Consiglieri

Art. 5 Doveri dei Consiglieri Comunali

Art. 6 Gruppi consiliari

 

SEZIONE II DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 8 Ordine del giorno delle sedute

Art. 9 Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

Art. 10 Intervento dei cittadini nelle sedute del Consiglio

Art. 11 Voto palese e voto segreto

Art. 12 Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

Art. 13 Maggioranze richieste per l’approvazione delle deliberazioni

Art. 14 Astensioni, schede bianche e nulle

Art. 15 Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari

Art. 16 Commissione Consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti

Art. 17 Commissioni d‘indagine, di controllo o di garanzia sull’attività dell’Amministrazione

Art. 18 Nomina dei rappresentanti del Consiglio


CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I FORMAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 19 Composizione della Giunta Comunale

Art. 20 Assessori esterni al Consiglio Comunale

 

SEZIONE II ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 21 Competenze generali della Giunta Comunale

Art. 22 Attribuzioni della Giunta Comunale

Art. 23 Adunanze e deliberazioni

 

CAPO III IL SINDACO

Art. 24 Il Sindaco e le sue attribuzioni

Art. 25 Il Vice-Sindaco

Art. 26 Incarichi agli Assessori

 

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27 Astensione obbligatoria

 

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28 Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni

Art. 29 Valorizzazione del libero associazionismo

Art. 30 Consultazione della popolazione del Comune

Art. 31 Referendum consultivo

Art. 32 Istanze, petizioni e proposte di delibera di cittadini singoli o associati

Art. 33 Promozione di Comitati come organi di partecipazione

Art. 34 Promozione delle consulte delle associazioni e dei gruppi

Art. 35 Difensore Civico pluricomunale

Art. 36 Gemellaggio

 

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

Art. 37 Principi organizzativi

Art. 38 Il Segretario Comunale

Art. 39 Responsabili delle unità organizzative

Art. 40 Incarichi di responsabile di unità organizzativa

 

TITOLO V SERVIZI

Art. 41 Partecipazione a società di capitale

Art. 42 Promozione di forme associative

 

TITOLO VI FINANZE E CONTABILITA’

Art. 43 Collegio dei Revisori dei Conti

 

TITOLO VII FUNZIONI NORMATIVE

Art. 44 Recepimento normativo

Art. 45 Norma transitoria

 

TITOLO I
I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - La comunità
1. La comunità locale è autonoma e l’ordinamento giuridico ne garantisce la libera e democratica attività politico-amministrativa, nonché il diritto di autonomia che guida la formazione, compatibilmente con le norme di legge, con lo Statuto e con i Regolamenti, dell’ordinamento generale del Comune.
2. Nella loro azione gli organi di governo del Comune garantiscono gli interessi della Comunità e promuovono le iniziative volte ad assicurare pari dignità ai cittadini ed a tutelarne i diritti.
3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi di governo del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizioni della comunità locale.
4. Per tutelare i diritti fondamentali dei singoli cittadini, e al tempo stesso recepire i bisogni e gli interessi generali della Comunità, il Comune ispira la sua azione a principi di equità e solidarietà.

Art. 2 - Il territorio
1. Nell’esercizio delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità gli organi di governo del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse naturali, tutelano e valorizzano i beni culturali e ambientali, in particolare le peculiarità idrogeologiche, che ne caratterizzano il territorio, ed assumono iniziative per renderli fruibili dai cittadini, per concorrere all’elevazione della loro qualità della vita.

Art. 3 - Lo Statuto ed i Regolamenti Comunali
1. Il presente Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell’ambito dei principi fissati dalla legge.
2. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, e sono approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli .


TITOLO II
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sezione I
I CONSIGLERI COMUNALI


Art. 4 - Diritti e poteri dei Consiglieri
1. Ciascun Consigliere, oltre ai diritti riconosciuti dalla legge, ha il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici Comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Per l’esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri Comunali possono usufruire dell’ausilio tecnico del Segretario Comunale.
3. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri tramite la segreteria del Comune o direttamente nella seduta del Consiglio Comunale. Il/i Consigliere/i può/possono chiedere che all’interrogazione venga data risposta scritta; in tal caso, il Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla presentazione della stessa; nel caso, invece, non vi sia esplicita richiesta di risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile del Consiglio Comunale successiva alla presentazione.
4. Le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri tramite la segreteria del Comune o direttamente nella seduta del Consiglio Comunale. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile del Consiglio Comunale successiva alla presentazione, sempre che l’interpellanza sia stata presentata almeno dieci giorni prima di detta seduta.
5. Il Regolamento del Consiglio disciplinerà forme e modi per l’esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

Art. 5 - Doveri dei Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. La giustificazione dell’assenza dalla seduta del Consiglio deve essere comunicata al Sindaco o al Segretario Comunale prima dell’inizio della seduta stessa, anche tramite altro Consigliere Comunale.
3. I Consiglieri Comunali non possono ricoprire cariche di Presidente o Vice Presidente od Amministratore Delegato di Associazioni, Enti od organi similari, in presenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. E’ consentita qualsiasi altra forma di partecipazione.

Art. 6 - Gruppi consiliari
1. Ciascun Gruppo consiliare può essere formato anche da un solo Consigliere, se unico eletto di una lista che abbia partecipato alla consultazione elettorale.
2. Si possono costituire nuovi Gruppi consiliari con denominazione propria solo con la presenza di almeno due Consiglieri.
3. Qualora un Consigliere esca dal gruppo di appartenenza confluirà in un Gruppo consiliare già esistente o nel Gruppo misto. Anche il Gruppo misto elegge un proprio capogruppo.
4. Nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, la denominazione originale del gruppo segue il candidato Sindaco salvo sia egli stesso a rinunciarvi. Tale privilegio non si trasmette al primo degli eletti in lista in caso di dimissioni del candidato Sindaco.

Sezione II
DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 - Convocazione del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria, straordinaria o d’urgenza, con avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.
2. L’avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima per la seduta ordinaria ed almeno tre giorni prima per la seduta straordinaria.
3. Nel calcolo dei giorni di cui al precedente comma non si tiene conto del giorno in cui avviene la notifica dell’avviso di convocazione e del giorno in cui avviene la seduta.
4. L’avviso di convocazione per le sedute d’urgenza deve essere notificato ai Consiglieri ventiquattro ore prima dell’inizio della seduta. La convocazione deve contenere la motivazione dell’urgenza.

Art. 8 - Ordine del giorno delle sedute
1. L’avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all’albo pretorio insieme all’ordine del giorno e in altri luoghi pubblici, secondo le modalità del regolamento, per permetterne la più ampia diffusione.
2. Salvo nei casi d’urgenza, l’ordine del giorno viene redatto dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capigruppo.
3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno.
4. Il Consiglio può votare mozioni d’ordine e d’indirizzo secondo le forme e i modi previsti dal Regolamento e, in riferimento ad oggetti iscritti all’ordine del giorno della seduta o su importanti argomenti di viva attualità, documenti politici o documenti d’indirizzo per il Sindaco e la Giunta.

Art. 9 - Pubblicità delle sedute e durata degli interventi
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
Il Regolamento può stabilire limiti al numero e alla durata degli interventi dei Consiglieri, salvaguardando comunque il diritto alla completezza dell’intervento.

Art. 10 - Intervento dei cittadini nelle sedute del Consiglio
1. Su iniziativa del Sindaco, o di un Consigliere, il Consiglio Comunale può autorizzare la partecipazione attiva dei cittadini alla discussione di un oggetto iscritto all’ordine del giorno.
2. Su iniziativa del Sindaco, o di un Consigliere, il Consiglio Comunale può autorizzare la partecipazione attiva dei cittadini alla discussione di un oggetto iscritto all’ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio Comunale. In tal caso, l’iniziativa verrà portata a conoscenza dei cittadini tramite pubblicazione della convocazione e relativo ordine del giorno affisso all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
3. Nella stessa convocazione, il Sindaco stabilirà ed indicherà le modalità e la durata degli interventi.

Art. 11 - Voto palese e voto segreto
1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l’esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.

Art. 12 - Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei Consiglieri in carica e in seconda convocazione quando sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri.
In entrambe le situazioni, nella computazione dei Consiglieri non deve essere conteggiato il Sindaco.

Art. 13 - Maggioranze richieste per l’approvazione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se il numero di voti favorevoli supera il numero dei voti contrari., salvo che siano richieste dalla legge o dal presente statuto maggioranze qualificate.
2. Per le deliberazioni di approvazione dei Regolamenti e per quelle che istituiscano o modifichino le modalità di gestione o sopprimano servizi Comunali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 14 - Astensioni schede bianche e nulle

1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell’urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall’aula al momento del voto.
4. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare l’esito della votazione.
5. Nel caso di votazione segreta, i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si considerano nel numero dei votanti ai fini del quorum funzionale e si computano, invece, nel quorum strutturale, ai fini della validità della seduta.

Art. 15 - Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consiliari temporanee per affari particolari indicando nella deliberazione di istituzione e nomina un termine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
2. La Commissione temporanea è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine fissatole, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l’incarico.
3. Il Consiglio Comunale deve istituire quali Commissioni Consiliari permanenti: la Commissione sul territorio e la Commissione sul bilancio e può, altresì, istituire Commissioni Consiliari permanenti per materie determinate.
4. Le Commissioni potranno avere, oltre le normali funzioni consultive e referenti, eventuali poteri di iniziativa, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
5. La composizione delle Commissioni Consiliari sarà determinata col criterio della proporzionalità, con voto limitato ad una sola preferenza. I gruppi di minoranza non rappresentati in seno alle Commissioni possono partecipare alle sedute delle stesse con un loro Consigliere che non ha diritto di voto.
6. Ogni membro della Commissione Consiliare può delegare altro Consigliere a partecipare alle sedute della Commissione.
7. La Commissione sarà presieduta da uno dei Consiglieri che non ricopra l’incarico di Assessore.
8. Le modalità di convocazione delle sedute, decadenza dei membri, eventuale partecipazione dell’Assessore competente e/o di altre persone esterne, di voto palese e segreto, nonché la maggioranza richiesta per la validità delle sedute verranno determinate dal Regolamento.

Art. 16 - Commissione Consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti
1. Il Consiglio istituisce una Commissione Consiliare permanente per l’aggiornamento ed il riesame dello Statuto e dei Regolamenti Comunali, la quale provvede, anche sulla base della segnalazione degli uffici competenti, a predisporre relazioni e schemi da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.
2. Anche per la Commissione suddetta vale quanto esplicitato nei commi dell’art. 15 del presente Statuto.

Art. 17 - Commissione d’indagine, di controllo o di garanzia sull’attività dell’Amministrazione
1. Il Consiglio Comunale può istituire a maggioranza assoluta dei suoi Consiglieri in carica, Commissioni d’indagine, di controllo o di garanzia sull’attività dell’Amministrazione.
2. Dette Commissioni possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti inerenti l’oggetto per cui sono state istituite, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni la cui attività sia sottoposta all’esame di dette Commissioni e presentano al Consiglio Comunale le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni delle Commissioni sono inserite all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
3. Ogni Commissione d’indagine, di controllo o di garanzia è composta da sei consiglieri con paritetica nomina di Consiglieri di maggioranza e di minoranza ed il funzionamento è disciplinato dal Regolamento.
4. La presidenza delle Commissioni spetta alla minoranza.

Art. 18 - Nomina dei rappresentanti del Consiglio
1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge viene effettuata con voto limitato ad una sola preferenza.
2. I rappresentanti nominati dal Consiglio presentano annualmente allo stesso una relazione sul loro operato.

Capo II
LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I
FORMAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 19 - Composizione della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di 7 (sette) Assessori, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni o alla nomina.
2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 20 - Assessori esterni al Consiglio Comunale
1. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.
3. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Sezione II
ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 21 - Competenze generali della Giunta Comunale
1. La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscano al Sindaco, al Segretario o ai dirigenti.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza e della trasparenza ed opera soltanto attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività, in occasione dell’approvazione del Conto Consuntivo.

Art. 22 - Attribuzioni della Giunta Comunale
1. Sono pertanto attribuite alla Giunta Comunale:
a) la predisposizione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge;
b) la disciplina del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni, l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica Consiliare nei termini di Legge;
e) la determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;
f) i criteri per l’assegnazione di incarichi professionali;
g) l’approvazione di progetti esecutivi di lavori e opere pubbliche nonché di capitolati di appalto per la gestione di servizi o acquisizione di forniture;
h) le determinazioni in materia di toponomastica;
i) l’indizione di manifestazioni e di incontri pubblici;
j) l’indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti (ex art. 56 della legge n. 142/90)
k) i criteri di erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
l) l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
m) l’esercizio del diritto di prelazione;
n) le autorizzazioni ai responsabili degli uffici a stare in giudizio e a transare fissandone i modi e i criteri.

Art. 23 - Adunanze e deliberazioni
1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l’approvazione delle deliberazioni, per il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Capo III
IL SINDACO

Art. 24 - Il Sindaco e le sue attribuzioni
1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale del Comune;
b) sovrintende al funzionamento degli uffici, dei servizi, delle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario, relativamente alle competenze attribuitegli dalla legge;
c) nomina la Giunta e può revocarne i componenti;
d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale;
e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari del Comune;
f) promuove la conclusione di accordi di programma;
g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
h) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale;
i) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all’ente informazioni ed atti anche riservati;
j) esercita la funzione di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge;
k) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 25 - Vice Sindaco
1. Il Sindaco, all’atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vice Sindaco e determina l’anzianità degli Assessori al fine della sostituzione del Vice Sindaco.
2. Qualora un impedimento prolunghi l’assenza del Sindaco oltre i sei mesi, il Vice Sindaco comunica la situazione al Consiglio Comunale, per una necessaria valutazione.

Art. 26 - Incarichi agli Assessori
1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare determinati settori omogenei dell’attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi, riferendone al Sindaco e all’organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei limiti consentiti dalla legge, ma comunque con delega specifica.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27 - Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dalla discussione e votazione delle delibere riguardanti interessi propri o di propri parenti o affini fino al quarto grado civile.
2. Per i provvedimenti a contenuto generale che riguardano l’approvazione di strumenti urbanistici comuni, si può procedere con votazioni per singole parti secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28 - Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni
1. Il Regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, stabilisce la possibilità di prendere visione ed ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune, salvo l’adempimento previsto dal comma 4 dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Il Regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge citata, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l’esercizio più ampio possibile.

Art. 29 - Valorizzazione del libero associazionismo
1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all’attività amministrativa dello stesso e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco o dal Consiglio o dalle Commissioni Consiliari, anche su richiesta delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai Regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell’associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura, inoltre, l’accesso alle strutture e ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell’ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero.
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell’associazionismo.
7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l’eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell’Associazionismo tenuto presso la Segreteria del Comune. La delibera che istituisce l’Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art. 30 - Consultazione della popolazione del Comune
1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi Comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione è promossa dal Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal relativo Regolamento.
3. La consultazione può riguardare l’intera popolazione, oppure parti di essa, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura un’adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell’assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con la più ampia pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 31 - Referendum consultivo
1. In materia di esclusiva competenza Comunale è ammesso il referendum consultivo.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
a) qualora sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
b) qualora sia presentata richiesta da parte del 9% dei cittadini aventi diritto di voto secondo quanto previsto dal regolamento.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
a) tributi e tariffe,
b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un’unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e deve essere volto a modificare o ad abrogare un’iniziativa già assunta dagli organi di governo del Comune.
5. Il Consiglio Comunale nel caso previsto dal comma 2 lettera b) decide sulla ammissibilità del referendum.
6. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
7. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
8. Entro trenta giorni l’esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale, che dovrà farne oggetto di discussione, e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.
9. Il relativo Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei richiedenti il referendum, per la pubblicazione dello stesso, per lo svolgimento delle operazioni di voto, per la sua eventuale revoca.

Art. 32 - Istanze, petizioni e proposte di delibera di cittadini singoli o associati
1. Ai cittadini singoli o associati viene data facoltà di iniziative, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, tramite:
a) istanze, che devono riguardare iniziative degli organi di governo comunale e devono essere volte ad impedire o a modificare tali iniziative;
b) petizioni, che servono ad invitare gli organi di governo comunale ad assumere iniziative nei confronti di specifiche situazioni;
c) proposte di deliberazione
2. Istanze, petizioni o proposte di deliberazione, di cui al precedente comma, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
3. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell’istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
4. Qualora le istanze e le petizioni siano sottoscritte da almeno cinquanta cittadini, il Sindaco deve darne comunicazione al Consiglio Comunale.
5. Le proposte di deliberazione debbono essere sottoscritte da almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali e vanno votate in Consiglio Comunale entro tre mesi dalla loro presentazione.

Art. 33 - Promozione di comitati come organi di partecipazione
1. Il Comune può promuovere o riconoscere la formazione di comitati permanenti o temporanei, anche su base di quartieri o frazioni, per favorire la partecipazione democratica dei cittadini all’attività amministrativa e per la gestione dei servizi di base di rilevanza sociale, nei settori della scuola, della sanità, dell’assistenza e della gestione del territorio.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano con gli organi Comunali, nell’ambito della propria competenza definita dal relativo Regolamento e secondo le modalità da esso stabilite.
3. L’elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 34 - Promozione delle Consulte delle associazioni e dei gruppi
1. Il Comune può promuovere la formazione di Consulte delle associazioni e dei gruppi, raggruppandoli per i singoli settori nei quali gli stessi operano.
2. Le Consulte potranno avere, oltre le normali funzioni consultive e referenti, eventuali poteri di iniziativa, secondo le modalità stabilite negli specifici Regolamenti.
3. La partecipazione alle relative Consulte, l’organizzazione, le modalità di funzionamento, i mezzi di finanziamento, sono disciplinati dagli specifici regolamenti.

Art. 35 - Difensore Civico pluricomunale
1. Il Comune può partecipare all’istituzione di un Difensore Civico con ambito di azione sovracomunale d’intesa con altri enti territoriali.
2. Il Comune può aderire ad intese, già raggiunte da altri enti territoriali, relative all’istituzione del Difensore Civico con ambito di azione sovracomunale.
3. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono assunte dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
4. Un’eventuale deliberazione di revoca ha effetto soltanto dopo sei mesi dalla sua esecutività.

Art. 36 - Gemellaggio
1. Il Comune può prevedere il gemellaggio con città di altre regioni italiane o di altre nazioni.
2. Tale iniziativa deve essere proposta e sottoscritta da almeno cinquecento cittadini e deve essere deliberata dal Consiglio Comunale con almeno due terzi dei componenti o in due successive sedute a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

Art. 37 - Principi organizzativi
1. Il Comune, nell’organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
a) accrescere l’efficienza dell’Amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
c) attuare gradualmente, come previsto dalla Legge, l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
2. L’Amministrazione Comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l’individuazione delle relative responsabilità.
3. Il responsabile dell’unità organizzativa organizza il lavoro dei dipendenti, appartenenti alla sua unità secondo criteri di efficienza, funzionalità, economicità.
4. Il Comune adotta Regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 38 - Il Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale svolge ogni funzione prevista dalle norme vigenti, dai Regolamenti del Comune e dai provvedimenti del Sindaco.
2. In caso di impedimento o di assenza dei responsabili dell’unità organizzativa o dei responsabili dei servizi le loro competenze sono conferite al Segretario Comunale con provvedimento del Sindaco.

Art. 39 - Responsabili delle unità organizzative
1. Gli organi di governo del Comune definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, attribuita ai responsabili di unità organizzative, alle direttive generali impartite.

Art. 40 - Incarichi di responsabile di unità organizzativa
1. I posti di responsabile dell’unità organizzativa possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Sindaco, nel rispetto della legge secondo le modalità stabilite dal “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di responsabile, quelli di collaborazione esterna e conferisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali.

TITOLO V
SERVIZI

Art. 41 - Partecipazione a società di capitale
1. Il Comune può partecipare a società di capitali e promuoverne la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale sia nominato dal Comune ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile.
3. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull’andamento delle società di capitale.

Art. 42 - Promozione di forme associative
1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un’azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITÀ


Art. 43 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalla Legge.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, al loro incarico secondo le norme di Legge, di Statuto e di Regolamento.
3. Il Collegio dei Revisori, in conformità di quanto stabilito dal Regolamento di contabilità:
a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
c) attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Per l’esercizio della loro funzione i Revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune e alle risultanze del sistema di controllo di gestione.
5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con diligenza del mandatario e rispondono delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei Revisori sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

TITOLO VII
FUNZIONI NORMATIVE

Art. 44 - Recepimento normativo
1. Viene recepita la normativa vigente per quanto attiene finalità, diritti, doveri, funzioni e competenze dell’Ente Comunale, dei suoi organi e degli uffici.

Art. 45 - Norma transitoria
1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio, sostituendo quello precedentemente in vigore.

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