L'art. 40 del d.lgs 33/2013 prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino, sui propri siti istituzionali, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19.08.2005 n. 195, ovvero:
1. lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'
aria, l'
atmosfera, l'
acqua, il
suolo, il territorio;
2. i fattori quali le sostanze, l'
energia, il rumore, le
radiazioni od i
rifiuti, anche quelli radioattivi, le
emissioni, gli
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente;
3. le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche' le attivita' che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attivita' finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4. le
relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5. le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attivita' di cui al numero 3;
6. lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2 e 3. Tra le relazioni sullo stato dell'ambiente ricordiamo quella del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e quella dell'
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Documentazione di riferimento:
Pagina aggiornata alla data del 12 agosto 2014