Lo Stato Civile fornisce i seguenti servizi:
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denunce di nascita: Il cittadino, munito di documento di riconoscimento, può denunciare l'evento entro tre giorni presso l'ospedale ove è avvenuto il parto, che trasmette il fatto al Comune di residenza dei genitori (se i genitori non sono residenti nello stesso Comune, l'evento viene trasmesso nel Comune scelto dagli stessi o in mancanza di indicazioni, presso il Comune materno). Il cittadino può, inoltre, denunciare il fatto: a) presso l'ufficio di stato civile del comune ove è avvenuto l'evento (entro dieci giorni) portando con sé idonea documentazione sanitaria del nuovo nato; b) presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza anche se diverso da quello ove si è verificato l'evento (entro dieci giorni), portando con sé idonea documentazione sanitaria del nuovo nato.
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denunce di morte: un congiunto o persona informata del fatto effettua la denuncia presso il comune dove è avvenuto l'evento entro le ventiquattro ore dalla morte; portando con sè certificato necroscopico e avviso di morte, se l'evento è avvenuto presso ospedale o casa di riposo; se l'evento si è verificato presso la propria abitazione, occorre solo il certificato necroscopico;
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pubblicazioni di matrimonio: su richiesta degli interessati muniti di documento di riconoscimento, che compilano apposito modulo o a richiesta dell'ufficiale di stato civile di altro comune (se i nubendi non hanno la medesima residenza anagrafica); Le pubblicazioni sono affisse all'albo pretorio del comune per otto giorni consecutivi; il matrimonio può essere celebrato nei successivi 180 giorni, dopo di che la pubblicazione deve essere richiesta di nuovo. In pratica i nubendi che contraggono matrimonio con rito civile: effettuano le pubblicazioni nel comune di residenza e se contraggono matrimonio nello stesso comune non devono fare nulla altro; effettuano le pubblicazioni nel comune di residenza e se contraggono matrimonio in diverso comune devono ivi portare il certificato di eseguita pubblicazione. In pratica i nubendi che contraggono matrimonio con rito concordatario: (vale anche come matrimonio civile): effettuano le pubblicazioni nel comune di residenza rimettendo richiesta di pubblicazione di matrimonio rilasciata dal parroco; se si congiungono in comune diverso da quello di residenza bisogna portare il certificato di eseguita pubblicazione al proprio parroco che rilascia nulla -osta da consegnare al parroco che effettua la cerimonia.
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Cittadinanza: il cittadino non deve fare nulla in quanto sarà chiamato dall'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica e conseguentemente chiederà la trascrizione dell'atto con il quale è stata concessa la cittadinanza. La cittadinanza è concessa, su domanda dell'interessato, dal Ministero dell'Interno, previa istruttoria, partecipata al nuovo cittadino tramite Decreto Presidente della Repubblica. Le istanze di cittadinanza si rivolgono alla locale prefettura. Tutti gli atti sin qui citati vengono raccolti in appositi registri utili al rilascio delle relative certificazioni.
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