AIRE

Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero

I cittadini residenti a Caldogno, di cittadinanza italiana, devono iscriversi presso l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) qualora si trasferiscano all’Estero per un periodo di durata superiore a dodici mesi.

Ciascun Comune ha la propria A.I.R.E.

Esiste, inoltre, un’A.I.R.E. Nazionale, istituita presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi di tutti i Comuni italiani.

L’iscrizione viene fatta:

  1. per trasferimento all’estero per un periodo continuativo minimo di dodici mesi;
  2. per trasferimento dall’A.I.R.E. di un altro Comune (su iniziativa dell’interessato);
  3. per nascita all’estero da genitore iscritto all’A.I.R.E.;
  4. per acquisto della cittadinanza italiana (ad es.: per matrimonio con un cittadino italiano residente all’estero).
1. Trasferimento all’estero

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero:

  • direttamente al Consolato Italiano all’estero competente per territorio di residenza, entro 90 giorni dall’arrivo all’estero. Questo comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente (APR) e l’iscrizione A.I.R.E., che saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data di presentazione della domanda all’Ufficio Consolare;
  • oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il modulo di richiesta. In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale (Cons01) per la richiesta di iscrizione all’A.I.R.E.. La cancellazione dall’APR e l’iscrizione all’A.I.R.E., in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare. Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.

Il richiedente viene informato dell’avvenuta iscrizione direttamente dal Comune all’indirizzo estero di residenza.

Attenzione: Sulla base del D.L. 223/2012, articolo 3, è previsto che la dichiarazione presentata dai cittadini italiani all’estero agli Uffici Consolari ai fini dell’iscrizione all’AIRE debba essere corredata da documentazione comprovante l’effettiva residenza all’estero dei richiedenti.
L’introduzione di tale disposizione è motivata dalla necessità di impedire – per quanto possibile – casi di stabilimento di residenza fittizia all’estero, soprattutto per ragioni elettorali.

Si consiglia quindi di sentire il Consolato/Ambasciata competente per territorio di residenza sulle modalità di presentazione della domanda di iscrizione e sulla documentazione richiesta (Elenco delle Rappresentanze Consolari italiane all’estero).

Si segnala in merito “Fast It – Il portale dei servizi consolari”, servizio che consente di comunicare per via telematica all’autorità consolare il trasferimento della residenza all’estero o il nuovo indirizzo estero di residenza in caso di trasferimento (per i già iscritti AIRE), consente di visualizzare i propri dati presenti nello schedario consolare e richiedere la trascrizione degli Atti Stato Civile.

L’iscrizione può essere effettuata anche d’ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti. Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del comune, notificato all’indirizzo estero.

Attenzione: Non devono richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. (e mantengono quindi l’iscrizione all’APR):

  • i cittadini italiani che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;
  • i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.6. Con Circolare MIACEL del 17 dicembre 2001 n. 20, l’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’AIRE è stata estesa, anche ai militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.

 

2. Trasferimento di iscrizione dall’A.I.R.E. di un Comune all’A.I.R.E. di un altro Comune

È possibile trasferire l’iscrizione dall’A.I.R.E. di un Comune italiano all’AIRE di un altro qualora l’interessato abbia dei familiari iscritti all’Anagrafe (o all’AIRE) di quel Comune. Per “familiari” devono intendersi il coniuge non separato e i figli di età inferiore ai diciotto anni compiuti (Circolare del Ministero dell’Interno n.5 del 16 aprile 1993).

È possibile iscriversi o trasferire l’iscrizione all’A.I.R.E. del Comune di nascita (al posto di quello di ultima residenza) qualora l’interessato abbia ottenuto l’iscrizione alle liste elettorali di quel Comune (modulo di richiesta iscrizione liste elettorali).

La richiesta deve essere effettuata direttamente dall’interessato e rivolta al Sindaco del Comune in cui si intende iscriversi alle liste elettorali e conseguentemente all’A.I.R.E., tramite il Consolato Italiano all’estero competente. Se ricorrono le condizioni previste, il nuovo Comune provvederà direttamente a richiedere la cancellazione al precedente Comune di iscrizione A.I.R.E.

 

3. Iscrizione per nascita all’estero da genitore iscritto all’A.I.R.E.

I cittadini italiani che abbiano un figlio nato all’estero, hanno l’obbligo di trasmettere l’atto di nascita del figlio al Comune di iscrizione all’A.I.R.E., tramite l’autorità diplomatica o consolare competente per territorio di residenza. Il Consolato provvederà a trasmettere l’atto di nascita al Comune, che trascriverà l’atto nei registri di nascita, e provvederà a d iscrivere il nuovo nato nell’A.I.R.E. in famiglia con il genitore italiano.

 

4. Iscrizione per acquisto della cittadinanza italiana

Vengono iscritti nell’A.I.R.E. i cittadini stranieri residenti all’Estero nel momento in cui acquistano la cittadinanza italiana per qualche motivo (es.: per matrimonio con cittadino italiano, su richiesta, etc.). Il Consolato competente per residenza provvede all’inoltro al Comune di competenza, del relativo atto di nascita e dell’atto di acquisto della cittadinanza italiana (sempre che l’acquisto non sia avvenuto per automatismo). Il Comune provvede alla loro trascrizione nei propri registri e iscrive il neo-cittadino all’A.I.R.E.

Importante: Il cittadino italiano residente all’estero ha l’obbligo di iscriversi all’AIRE e aggiornare la propria posizione (trasferimento di indirizzo o di Stato di residenza; modifiche dello stato civile, ai fini della trascrizione degli atti in Italia, quali matrimoni, nascite, divorzi, decessi, acquisto cittadinanze estere, etc.).

 

Certificazione rilasciata per gli iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero:

 

  1. Stato di famiglia – Viene rilasciato dal Comune sulla base degli atti d’ufficio. L’interessato dovrà, pertanto, aver cura di far pervenire al Comune tutte le variazioni di stato civile (nascite, morti, matrimoni) successive alla data del suo trasferimento.
  2. Certificato di residenza – Viene rilasciato dal Comune ed attesterà che il richiedente, in precedenza iscritto nell’anagrafe dei residenti nel Comune dal _______________________, risulta iscritto nell’«Anagrafe degli italiani residenti all’estero» dal____________________________
  3. Certificato di stato Libero – Viene rilasciato dal Comune, sulla base di quanto risulta agli atti di ufficio, fino alla data del trasferimento della dimora abituale all’estero. Per il periodo successivo alla suddetta data la certificazione dello «stato libero» dovrà essere richiesta alla competente Autorità Diplomatica o Consolare.
  4. Certificato di cittadinanza italiana- Viene rilasciato dal Comune fino alla data in cui l’interessato è rimasto iscritto all’anagrafe della popolazione residente; per il periodo successivo e cioè dalla data in cui il soggetto ha lasciato il Comune di residenza per l’emigrazione all’estero, la certificazione verrà rilasciata dall’Autorità Diplomatica o Consolare.
  5. Carta d’identità – Viene rilasciata o rinnovata dal Comune, al quale l’interessato dovrà presentarsi di persona. A decorrere dal 1° giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d’identità a favore dei cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti al registro dell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), previa richiesta di nulla-osta al Comune di iscrizione all’A.I.R.E.
  6. Certificato di godimento dei diritti politici – Viene rilasciato dal Comune nelle cui liste elettorali l’interessato è iscritto.
  7. Certificato di esistenza in vita – Viene rilasciato dall’Autorità Diplomatica o Consolare competente per territorio, ovvero dal Comune, previa richiesta dell’interessato. Sarà attestata la mancata ricezione di comunicazioni relative al decesso dell’interessato alla data del rilascio del certificato.
  8. Libretto di famiglia internazionale – È rilasciato agli sposi dall’Ufficiale di Stato Civile, a richiesta, all’atto della celebrazione del matrimonio. Esso può essere rilasciato anche successivamente sia dall’Ufficiale di Stato Civile che ha celebrato il matrimonio o ne ha trascritto l’atto, sia dalle autorità competenti dello Stato di cui almeno uno degli sposi sia cittadino. Viene rilasciato in base alla Convenzione di Parigi del 12 settembre 1974, ed è valido solo negli Stati che hanno aderito alla stessa (Italia, Grecia, Lussemburgo e Turchia) ed agli Stati con i quali esiste Convenzione analoga (Spagna e Francia).

Attenzione: A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità Legge 183/2011, dal 1° gennaio 2012 agli uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto l’ufficio Anagrafe può rilasciare certificati soltanto ad uso privato.

I certificati descritti ai punti I.-2.-3.-4.-6.-7. devono quindi essere autocertificati nei confronti della pubblica amministrazione dello Stato italiano e dei gestori di servizi pubblici, e possono essere rilasciati dal Comune solamente se utilizzati nei rapporti con privati, o con pubbliche amministrazioni straniere.

 

Cancellazione dall’A.I.R.E.

La cancellazione dall’AIRE avviene per:

  • iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente a seguito di rimpatrio dall’estero;
  • per decesso;
  • irreperibilità presunta;
  • perdita della cittadinanza italiana,
  • per trasferimento nell’A.I.R.E. di altro Comune italiano.

Ubicazione ufficio Anagrafe – Settore A.I.R.E. – ed orari apertura:

Ufficio Anagrafe del Comune di Caldogno: Via Dante Alighieri, 97

tel. 0444 901525 – fax 0444 901522

Indirizzo posta elettronica certificata: demografici.comune.caldogno.vi@pecveneto.it

 

ORARI APERTURA:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.45

Il sabato dalle 9.00 alle 12.15

Il pomeriggio del lunedì dalle 14.30 alle 18.00

il pomeriggio del mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

 

Allegati:

 

Per approfondimenti:

Principale normativa di riferimento:

  • Legge n.470 del 27 ottobre 1988
  • D.P.R. n.323 del 6 settembre 1989
  • Circolare M.IA.C.E.L. n.12 del 26 giugno 1990

Pagina aggiornata il 23/08/2024

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