Cancellazione dall'Anagrafe per irreperibilità

L’art.11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n.223/1989, così come modificato dall'art. 1, comma 28, Legge n.94 del 15/7/2009, prevede che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente possa avvenire:

  • per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione,
  • ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile,
  • per i cittadini extra-comunitari:
  1. per irreperibilità accertata,
  2. ovvero per effetto dei mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

Si ricorda che i cittadini extracomunitari già iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno e comunque non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

La cancellazione per irreperibilità comporta:

  • la perdita del diritto di voto (per i cittadini italiani);
  • l’impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.

L’avvio della procedura per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, avviene d’ufficio durante la revisione dell’Anagrafe successiva all’effettuazione del Censimento della Popolazione. Se una persona non ha provveduto a censirsi presso il Comune dove risulta essere residente, e in nessun altro Comune italiano presso il quale abbia poi provveduto ad iscriversi all’Anagrafe, la stessa viene cancellata per irreperibilità trascorsi almeno 6 mesi dalla data del Censimento.

Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche presso l’indirizzo di residenza. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni.

L’avvio della procedura per irreperibilità accertata a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati avviene d’ufficio sulla base di informazioni pervenute all’ufficio anagrafe. Le relative segnalazioni possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonché da cittadini privati su comunicazione scritta e circostanziata, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare quanto dichiarato ed allegando fotocopia del documento di riconoscimento (vedi la modulistica a pié di pagina). La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio Anagrafe di verificare la posizione anagrafica degli interessati e, sulla base dei riscontri effettuati, adottare gli opportuni provvedimenti.

Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche presso l’indirizzo di residenza, opportunamente intervallate nell'arco di dodici mesi. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni.

L’avvio della procedura per omessa dichiarazione di dimora abituale avviene d’ufficio trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in seguito al mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale (da rendersi entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno portando anche il permesso di soggiorno rinnovato). Poiché il cittadino extra-comunitario non decade dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, se non ancora in possesso del permesso di soggiorno, ma avendo le sole ricevute di richiesta del rinnovo dello stesso, dovrà comunque recarsi presso l’Ufficio Anagrafe portando in visione tali ricevute.

La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati nonché opportune verifiche previste dalla legge. Qualora si confermi quanto previsto dall’art.11, comma c), del DPR 223/1989 (“trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso e previo avviso all’interessato a provvedere entro 30 giorni”) si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni alla Questura.

 

Modulistica:

 

Riferimenti normativi:

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