Guida all'autocertificazione

Per avere una visione completa in materia di documentazione amministrativa puoi accedere al sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Attenzione:

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità, Legge 183/2011, dal 1° gennaio 2012 agli uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000), che hanno l’obbligo di richiedere solo l’autocertificazione. Pertanto l'Ufficio Anagrafe può rilasciare certificati soltanto ad uso privato, o per autorità giudiziarie (Tribunali, ecc.).

Inoltre è ammesso il rilascio dei certificati anagrafici per le procedure relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini extra-comunitari, richiesti dagli organi preposti al rilascio degli stessi (Circolare del Ministero dell’Interno n.15 del 28/05/2012). Il rilascio avviene in marca dal bollo da € 16,00 + € 0,52 in contanti per diritti di segreteria.

L’autocertificazione prodotta ai privati
In data 15 settembre 2020 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni). L’art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.
In sostanza, con il nuovo Decreto Semplificazioni, chiunque (pubblici e privati) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate ai privati l’amministrazione competente è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato, conferma scritta (anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici), della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, purché la dichiarazione sostitutiva sia corredata dal consenso alla verifica del dichiarante.
Si registrano presso gli sportelli dei servizi demografici non poche richieste da parte di cittadini relative al rilascio di certificazioni anagrafiche che spesso, su esplicita indicazione di istituti bancari, studi notarili/avvocati, agenzie assicurative e/o altri soggetti privati vengono richiesti “in carta semplice”. Evidenziando che i certificati anagrafici destinati ai notai, assicurazioni, istituti bancari e/o altri soggetti privati, non sono assolutamente contemplati tra i casi di esenzione da imposta di bollo, finalmente la normativa sopra richiamata istituisce un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni, in luogo di detti certificati richiesti.
Parimenti Il ricorso all’autocertificazione, oltre a rispondere certamente ad esigenze di semplificazione amministrativa, evita al cittadino il pagamento dell’imposta di bollo, apportando sicuramente un vantaggio economico per l’interessato (che non si vedrà costretto ad acquistare la marca da bollo da € 16 e pagare i 0,52 € di diritti di segreteria).
Sarà necessario che il modulo utilizzato per l’autocertificazione sia stato aggiornato con una dicitura del seguente tenore: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti”.
Qualora l’ufficio interessato alla verifica del dato autocertificato corrisponda ai servizi demografici del Comune di Caldogno la richiesta di verifica della dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere inviata alla mail dell’ufficio demografici.comune.caldogno.vi@pecveneto.it, corredata da scansione della dichiarazione stessa e del documento del sottoscrittore.

Come si fa l'autocertificazione

Per sostituire i certificati basta una dichiarazione, firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo.

L'autocertifìcazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) può anche essere inviata per posta o fax, o consegnata da un'altra persona.

L'autocertifìcazione è definitiva e ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce.

Per agevolare i cittadini, le amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli delle dichiarazioni.


Chi può fare l'autocertificazione

  • I cittadini italiani
  • I cittadini dell'Unione Europea
  • I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili presso le pubbliche amministrazioni italiane.



Cosa non si può autocertificare

Ci sono pochi casi in cui non è possibile ricorrere all'autocertifìcazione ed è necessario presentare i tradizionali certificati: certificati sanitari, medici, veterinari, certificati di origine, di conformità CE, certificati di marchi e brevetti.

 

Chi deve accettare l’autocertificazione

  • Tutte le amministrazioni pubbliche, comprese Scuole, Università, Motorizzazione Civile, Comuni.
  • I gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza, ossia le aziende che hanno in concessione servizi pubblici come trasporti, erogazione di energia, servizio postale, reti telefoniche, ecc. (ad esempio, Enel, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, ecc.).

Attenzione: Tali dichiarazioni sostitutive possono essere trasmesse via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000) e la mancata accettazione da parte di uffici della pubblica amministrazione o gestori di pubblico servizio costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art.74 D.P.R. 445/2000).
 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

I cittadini possono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per tutte le altre situazioni relative a stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nell'elenco di ciò che si può autocertificare.

Ad esempio, si può dichiarare di essere erede, proprietario o affittuario di un appartamento.

La dichiarazione può anche riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui l'interessato abbia diretta conoscenza.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere firmate davanti al dipendente
addetto a riceverle, oppure consegnate da un'altra persona o inviate, anche via fax, allegando la fotocopia di un documento di identità.

 

Documenti di identità al posto dei certificati

I dati contenuti nella carta di identità o in altro documento di riconoscimento, in corso di validità hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.

Per attestare nome e cognome, data di nascita o residenza (sempre che non sia cambiata), ad esempio, è sufficiente l’esibizione del documento di riconoscimento.

 

Legalizzazione di fotografie

Le amministrazioni competenti al rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le fotografie, senza pagamento di bolli.

L’interessato può anche rivolgersi presso qualsiasi Comune.

 

Autentica di copia

Per dichiarare che è conforme all’originale:

  1. la copia di un atto o documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione;
  2. la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio
  3. la copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati 

è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto a riceverla, oppure consegnata da un’altra persona o anche inviata con la fotocopia del documento di identità.

Non è più necessario quindi far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l’amministrazione a cui devono essere consegnate.

 

Casi particolari:
  • minori - interdetti - inabilitati
  • minori: può dichiarare chi ne esercita la potestà genitoriale;
  • interdetti:può dichiarare il tutore;
  • inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • chi non sa o non può firmare: deve rendere la dichiarazione davanti a un pubblico ufficiale;
  • chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge, i figli o altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che deve accertare l’identità della persona che ha fatto la dichiarazione.

Stato civile

Gli uffici pubblici non possono richiedere gli estratti degli atti di stato civile.

Sono le stesse amministrazioni che dovranno procurarseli nei casi necessari come, ad esempio, la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, l’adozione, ecc…


Diritti e doveri

La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio da cui possono derivare sanzioni disciplinari per il dipendente.

Le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.

 

COSA SI PUO' AUTOCERTIFICARE:

1. Dati anagrafici e di stato civile:

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato civile (celibe/nubile, coniugato, vedovo, stato libero)
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita di figlio/a
  • morte del coniuge, del genitore, del figlio/a….
  • tutti i dati contenuti nei registri di stato civile ( ad esempio maternità, paternità, separazione o comunione dei beni)

2. Titoli di studi, qualifiche professionali

  • qualifica professionale
  • titolo di studio
  • titolo di specializzazione
  • titolo di aggiornamento
  • titolo di abilitazione
  • titolo di formazione
  • titolo di qualificazione tecnica
  • esami sostenuti

3. Situazione reddituale, economica e fiscale

  • reddito
  • situazione economica
  • assolvimento obblighi contributivi
  • possesso e numero di codice fiscale
  • possesso e numero di partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell’anagrafe tributaria
  • carico familiare

4. Posizione giuridica

  • legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche
  • tutore
  • curatore
  • non aver riportato condanne penali
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato
  • non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

5. Altri dati:

  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
  • posizione agli effetti degli obblighi militari, comprese le situazioni del foglio matricolare
  • appartenenza ad ordini professionali
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente

 

Riferimenti normativi

 

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