Aliquote e detrazioni

ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2011

ALIQUOTE

  • aliquota ordinaria: 6 per mille
  • aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille
  • aliquota agevolata per fabbricati con caratteristiche idonee al contenimento energetico applicabile nel limite di 8 anni agli edifici aventi un fabbisogno energetico primario non superiore a 43 Kwh/mq/anno e sarà riconosciuta:- per i nuovi fabbricati dalla data di accatastamento e previa presentazione del “certificato” ovvero “attestato” di qualificazione energetica rilasciato da tecnico abilitato - per i vecchi fabbricati già accatastati, dal 1° gennaio dell’anno successivo la data del rilascio della “certificazione “ o “attestazione” di cui sopra: 4 per mille

ABITAZIONI PRINCIPALI ED ASSIMILATI

  • ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 27/05/2008 n. 93, a decorrere dal 1° gennaio 2008 è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo d’imposta ad abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
  • IMMOBILI ASSIMILATI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI: sono altresì esenti dall’imposta, in quanto assimilati alle abitazione principali e alle sue pertinenze, gli immobili concessi in uso gratuito a genitori e figli, mediante contratto registrato, a condizione che il comodatario vi abbia trasferito la residenza. E’ concessa, invece, la sola applicazione della detrazione per abitazione principale agli immobili concessi in uso gratuito a suoceri, generi e nuore, mediante contratto registrato, a condizione che il comodatario vi abbia trasferito la residenza, nonché agli immobili occupati dai nudi proprietari con usufrutto a favore dei genitori o figli.

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Da applicarsi alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, limitatamente agli immobili classati nelle categorie catastali A1. A8 e A9, così come stabilito dal D.L. 93/2008 nelle premesse indicato, e agli immobili assimilati alle abitazioni principali per i quali non è applicabile l'esclusione dall'imposta:

  • € 150,00 DETRAZIONE ORDINARIA: da applicarsi nella generalità dei casi, con esclusione delle situazioni socio-economiche indicate ai punti seguenti, con a fianco indicato il relativo importo della detrazione
  • €210,00 a condizione che nel nucleo familiare del richiedente sia presente uno o più portatori di handicap di cui alla Legge 104/92. Tale condizione dovrà essere certificata dalla competente ULSS e allegata alla comunicazione di applicazione della maggiore detrazione;
  • € 210,00 a condizione che il contribuente si trovi in entrambe le seguenti condizioni:

a) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Detta abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle eventuali sue pertinenze.
Tale situazione dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegarsi alla comunicazione di applicazione della maggiore detrazione;

b) di essere titolari di reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale o inferiore a Eur 8.500,00 certificato da soggetti abilitati e allegata alla comunicazione di applicazione della maggiore detrazione;

  • € 180,00 a condizione che il contribuente si trovi nelle medesime condizioni più sopra descritte ma con un reddito I.S.E.E. compreso tra Eur 8.500,01 ed Eur 10.000,00.

Di stabilire che la comunicazione dell'applicazione della maggiore detrazione dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, con allegata la documentazione di cui ai punti precedenti;

Di stabilire che le certificazioni dei redditi ai fini I.S.E.E. di cui ai punti precedenti dovranno essere annualmente richieste ai soggetti abilitati e presentate all'Ufficio Tributi su richiesta del medesimo Ufficio.

 

VERSAMENTI DELL’IMPOSTA

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2011 può essere effettuata in due rate:

  • la prima rata pari al 50% dell’imposta dovuta entro il 16 giugno 2011
  • la seconda rata dove essere versata dal 1° al 16 dicembre 2011.

Il pagamento dell’intera imposta dovuta complessivamente per l’intero anno può essere effettuata in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2011.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato:

  1. con versamento sul c/c postale n. 88717566 intestato a: EQUITALIA NOMOS SPA CALDOGNO-VI-ICI
  2. con mod. F24 presso qualsiasi sportello Bancario o Postale.

ESENZIONI

I versamenti possono non essere eseguiti quando l’importo annuale complessivo da versare risulta inferiore a € 10,00.

 

DELIBERAZIONI

Per visualizzare l'estratto di delibera con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni per l'I.C.I. cliccare qui sotto: 

  • anno 2011 (estratto delibera di G.C. n. 122/2010)
  • anno 2010 (estratto delibera di G.C. n. 123/2009)
  • anno 2009 (estratto delibera di C.C. n. 142/2008) 
  • anno 2008 (estratto delibera di C.C. n. 70/2007)
  • anno 2007 (estratto delibera di G.C. n. 123/2006)
  • anno 2006 (estratto delibera di G.C. n. 124/2005)
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