L’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) è un archivio che contiene le anagrafi di tutti i Comuni italiani (compresa l’AIRE: Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). Dal 5 novembre 2019 anche l’Anagrafe del Comune di Caldogno è parte dell’Anagrafe Nazionale.
La banca dati centralizzata consentirà di superare la frammentazione delle Anagrafi comunali e dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero e renderà attuabili nuovi importanti servizi digitali. In primo luogo, tramite la realizzazione di un unico archivio nazionale, i cittadini e i professionisti (avvocati, notai…) possono richiedere certificati anagrafici (i cui modelli saranno unificati) presso qualsiasi Comune subentrato.
VISURE ANAGRAFICHE
Tutti i cittadini il cui Comune è subentrato in ANPR possono consultare i propri dati anagrafici (visura) via web tramite il sito ufficiale ANPR, previa identificazione con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (carta d’identità elettronica).
Nella visura sono contenuti i dati relativi propria posizione anagrafica: nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, carta di identità, dati sullo stato civile e sulla famiglia anagrafica, residenza. La visura non sostituisce il certificato. Il cittadino da ANPR può inoltre scaricare, per l’eventuale stampa, le autocertificazioni dei propri dati anagrafici, da produrre in sostituzione dei certificati in base al d.P.R. n.445/2000.
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
L’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione di professione/condizione non professionale e titolo di studio, può essere certificata dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del sindaco.
Chiunque, identificabile tramite un documento d’identità valido e conosca i dati anagrafici della persona cui si riferisce il certificato, può presentare richiesta di certificato anagrafico, essendo quest’ultimo un atto pubblico, ai sensi dell’art.1 della Legge n.1228/1954. Tuttavia solo la completezza e la correttezza dei dati forniti possono garantire il buon esito della richiesta. E’ necessario infatti fornire le compiute generalità del cittadino di cui si chiede il certificato (nome, cognome, luogo e data di nascita o codice fiscale), essendo possibile la presenza di casi di omonimia.
Essendo il Comune di Caldogno subentrato in ANPR i certificati anagrafici dei residenti in Caldogno (e dei residenti in qualsiasi altro Comune subentrato) possono essere richiesti all’Ufficio Anagrafe del Comune di Caldogno come all’Ufficio Anagrafe di qualsiasi Comune subentrato in ANPR, a prescindere da quello di residenza della persona di cui si richiede il certificato.
In nessun caso verranno fornite informazioni anagrafiche o “conferma dati” a mezzo telefono o posta elettronica, pertanto invitiamo chiunque ad astenersi da richieste e sollecitazioni in tal senso.
CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE STORICHE
L’ufficio anagrafe può rilasciare certificati anagrafici desunti da atti pregressi o riferiti a situazioni pregresse. Tali certificati, riferiti a eventi anagrafici accaduti in Caldogno, possono essere rilasciati solo da questo Comune (contrariamente ai certificati anagrafici riferentesi a posizioni attuali). A differenza dei certificati di residenza e di stato famiglia «attuali», che sono rilasciati dall’ufficiale d’anagrafe a chiunque ne faccia richiesta (art 33 del D.P.R. 223/1989), i certificati storici sono rilasciati previa motivata richiesta in cui il soggetto richiedente sia titolare di un interesse giuridicamente tutelato e collegato al documento richiesto; oppure è necessario che le richieste siano motivate dalla necessità di difesa di un diritto o di un interesse del richiedente (art 35 del D.P.R. 223/1989). Quando manchi la motivazione o questa sia ritenuta non rilevante, il rilascio è rifiutato. Se, come accade spesso, il certificato richiede delle ricerche di archivio il rilascio non potrà essere immediato ed avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo.
CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA: certifica la residenza nel Comune di una certa persona ad una certa data. Su motivata richiesta può essere rilasciato il certificato di residenza che elenca le variazioni di indirizzo in Caldogno, con indicazione di data e Comune di provenienza e trasferimento.
CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA STORICO: in primo luogo è necessario chiarire che l’ufficio anagrafe non rilascia alberi genealogici, né il certificato di stato di famiglia storico è idoneo a dimostrare in maniera incontestabile la linea di successione legittima in caso di eredità. Il certificato di famiglia storico è ancorato unicamente all’abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l’esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell’anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale. La famiglia anagrafica non coincide quindi con la “famiglia” come è intesa nel linguaggio comune (ad esempio un figlio che non ha mai convissuto con il padre, anche se riconosciuto da quest’ultimo, non comparirà nel suo stato famiglia storico, mancando il requisito della coabitazione). Sono rilasciabili lo stato di famiglia storico ad una certa data, che certifica la composizione della famiglia anagrafica alla data indicata dal richiedente, oppure lo stato di famiglia storico da una certa data ad una certa data che certifica la composizione della famiglia anagrafica nel periodo indicato dal richiedente. Se una persona ha fatto parte di più famiglie anagrafiche (ad esempio inizialmente ha convissuto coi genitori, poi è uscito da quel foglio di famiglia per trasferimento ad altro indirizzo, dove poi si è costituita nuova famiglia con moglie e figli) sono rilasciabili più certificati ed è dovuto il pagamento del bollo e dei diritti per ogni certificato. Da quanto sopra esposto, risulta dunque evidente che è necessario fornire a questo ufficio tutti gli elementi utili per chiarire di quale famiglia anagrafica si richiede il certificato.
LIMITAZIONI
A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità L. (183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000), che hanno l’obbligo di richiedere solo l’autocertificazione. Pertanto l’ufficio Anagrafe può rilasciare certificati soltanto ad uso privato, o per autorità giudiziarie (Tribunali, ecc.).
Inoltre è ammesso il rilascio dei certificati anagrafici per le procedure relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini extra-comunitari, richiesti dagli organi preposti al rilascio degli stessi (Circolare del Ministero dell’Interno n.15 del 28/05/2012). Il rilascio avviene in marca dal bollo da € 16,00 + € 0,52 in contanti per diritti di segreteria.
Si ricorda, comunque, che al posto dei certificati il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando intrattenga rapporti con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai… (art. 2, D.P.R. 445/2000). Sottoscrivendo l’autocertificazione, inoltre, non è dovuta l’imposta di bollo. Vedasi in merito l’approfondimento relativo all’autocertificazione.
IMPOSTA DI BOLLO, DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE POSTALI
Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l’atto sconti l’imposta di bollo oppure sia rilasciabile in carta libera, e non è neppure a discrezione degli uffici (assicurazioni, banche, notai…) che richiedono i certificati. Questi ultimi devono essere rilasciati in bollo “sin dall’origine” (D.P.R. 642/1972) per cui il bollo è la regola, mentre la “carta semplice” è l’eccezione, pena l’evasione dell’imposta di bollo. L’imposta di bollo ammonta ad euro 16,00. Il richiedente, se dovuta, DEVE obbligatoriamente allegare alla richiesta il contrassegno telematico (marca da bollo).
I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo (comunemente chiamati in “carta semplice”) solo per gli usi espressamente previsti dalla legge, nonché dalle specifiche leggi speciali. L’esenzione da bollo è specifica, mai generica (non verranno evase richieste con l’indicazione di usi troppo generici, es.: amministrativo, legale, ecc.). Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevede, uso e norma che dovranno essere riportate dal funzionario sul certificato (che potrà essere utilizzato solo a tal fine). Si ricorda che l’acquisizione di tale notizia, poiché è conseguente all’adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra fra i fini istituzionali e pertanto non costituisce violazione della privacy.
L’importo dei diritti di segreteria spettanti per il rilascio di certificazioni anagrafiche (L. n.604/1962, tab. D), da pagarsi in moneta o mediante bonifico sono:
€ 0,52 per singolo certificato ordinario
€ 0,26 per singolo certificato in esenzione da imposta di bollo
€ 5,16: diritti di ricerca per ogni nominativo riportato nel certificato storico, se redatto a mano
€ 2,58: diritti di ricerca per ogni nominativo indicato nel singolo certificato storico quando in esenzione da imposta di bollo, se redatto a mano
Per i certificati storici di stato di famiglia i diritti vengono quantificati e comunicati, prima del rilascio, all’interessato.
E’ possibile chiedere l’anticipazione via mail del certificato. Per l’invio eventuale via posta ordinaria del documento richiesto, dovrà essere fatta pervenire:
– invio verso l’Italia: una busta pre-affrancata con l’esatto indirizzo del destinatario
– invio all’estero: una busta con l’esatto indirizzo del destinatario e le spese di spedizione.
Le spese postali e i diritti di segreteria possono eventualmente essere pagati anche con bonifico nazionale/internazionale:
bonifico bancario sul conto presso Intesa San Paolo spa – filiale di Padova – via Garibaldi, 22/26
IBAN: IT79H0306912117100000046048
BIC: BCITITMM
Causale obbligatoria: “Spese postali (e/o pagamento diritti di segreteria) per invio certificato anagrafico di …… (indicare cognome e nome)”
Le tariffe postali variano a seconda del tipo di invio, e del Paese di destinazione. Si prega di fare riferimento alle tariffe postali vigenti al momento dell’invio previsto (verificando sul sito delle Poste Italiane). Dovrà essere inviata copia dell’eseguito pagamento del bonifico (non dell’eseguita disposizione del bonifico). Si consiglia di aspettare, prima di inviare la busta preaffrancata, o pagare le spese postali, la nostra comunicazione che è pronto il certificato richiesto.
Il certificato può essere ritirato direttamente allo sportello demografico anche da una terza persona, previa esibizione o invio telematico di delega corredato di copia di un documento di riconoscimento del delegante, nonché di documento in originale del delegato.
PER LA RICHIESTA DI RILASCIO ALLO SPORTELLO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Ufficio Anagrafe del Comune di Caldogno: Via Dante Alighieri, 97 – tel. 0444 901525
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL’ISTANZA DI RILASCIO DI CERTIFICATO
Qualora la persona non si rechi allo sportello l’istanza con richiesta di rilascio può essere trasmessa:
- Via e-mail da un indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo di posta elettronica ordinaria segreteria@comune.caldogno.vi.it
- Via PEC all’indirizzo demografici.comune.caldogno.vi@pecveneto.it
- Via posta: Servizi Demografici Comune di Caldogno – Via Dante Alighieri n. 97 – 36030 Caldogno (VI)
L’istanza deve essere firmata dal richiedente che deve allegare obbligatoriamente copia di un documento di identità. Le istanze prive di firma autografa e di copia di documento di identità sono irricevibili e non saranno considerate (fatta salva la possibilità di firma digitale delle istanze inviate telematicamente).
Alla domanda debbono essere allegati la ricevuta dell’avvenuto pagamento di diritti di segreteria, bollo e spese postali (se dovuti) – l’invio avverrà solo dopo la contabilizzazione del pagamento, nel caso in cui ci siano diritti di ricerca sarà chiesta una integrazione di pagamento.
L’invio della richiesta per via telematica dovrà avvenire secondo le modalità previste dall’art.65 del D.Lgs 82/2005. In particolare, se la richiesta è inviata da una mail ordinaria (non PEC) o da una PEC di altra persona, o da una casella PEC che non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs 82/2005, dovrà essere sottoscritta (cioè firmata in originale) e inviata scannerizzata con allegato un documento di identità. Saranno considerate irricevibili e non sarà dato seguito alle istanze non in regola con quanto indicato.
Le richieste saranno evase nel termine di 30 giorni.
LINK UTILI
ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)
SPID – Sistema Pubblico d’Identità Digitale
Guida all’autocertificazione
MODULISTICA:
Modulo per richiesta di certificato anagrafico
Modulo per richiesta di certificato storico di famiglia
Pagina aggiornata il 27/09/2024