Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate Comunali

Disciplina generale dell’accertamento, della liquidazione e della riscossione di tutte le entrate comunali

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

TITOLO I – LE ENTRATE COMUNALI
Art. 2 – Individuazione delle entrate comunali
Art. 3 – Regolamenti specifici
Art. 4 – Determinazione canoni, prezzi e tariffe
Art. 5 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO II – GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
Art. 6 – Forme di gestione
Art. 7 – Funzionario responsabile della gestione dei tributi comunali
Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Art. 9 – Responsabilità nella gestione delle entrate
Art. 10 – Modalità di pagamento
Art. 11 – Attività di riscontro
Art. 12 – Omissioni e ritardo dei pagamenti
Art. 13 – Dilazioni di pagamento
Art. 14 – Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria
Art. 15 – Rimborsi
Art. 16 – Contenzioso tributario
Art. 17 – Sanzioni
Art. 17/bis – Interessi

TITOLO III – RISCOSSIONE COATTIVA
Art. 18 – Forme di riscossione
Art. 19 – Procedure

TITOLO IV – AUTOTUTELA E RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE O RECUPERO SOMME DOVUTE
Art. 20 – Modalità di applicazione
Art. 21 – Annullamento e revoca d’ufficio in caso di autoaccertamento
Art. 22 – Rinuncia all’imposizione
Art. 23 – Annullamento d’ufficio o rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento

 

TITOLO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Art. 24 – Principi generali
Art. 25 – Ambito di applicazione
Art. 26 – Impugnazione e modificazione dell’accertamento
Art. 27 – Competenze
Art. 28 – Procedimento di iniziativa dell’ufficio
Art. 29 – Procedimento di iniziativa del contribuente
Art. 30 – Accertamenti con adesione
Art. 31 – Adempimenti a seguito di adesione
Art. 32 – Sanzioni
Art. 33 – Conciliazione giudiziale
Art. 34 – Vigenza
Art. 35 – Formalità

 

Art. 1
Oggetto del Regolamento

 

  1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell’accertamento, della liquidazione e della riscossione di tutte le entrate comunali aventi natura sia tributaria sia non tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
  2. Il presente regolamento è approvato in attuazione di quanto stabilito dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 08.06.1990 n. 142 e nel Decreto Legislativo 25.02.1995 n. 77 e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

 

TITOLO I
LE ENTRATE COMUNALI

Art. 2
Individuazione delle entrate comunali

  1. Le entrate comunali aventi natura tributaria sono costituite dai proventi derivanti dall’applicazione dei seguenti tributi:
    –    imposta comunale sulla pubblicità;
    –    diritti sulle pubbliche affissioni;
    –    imposta comunale sugli immobili;
    –    tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (fino all’entrata in vigore della tariffa prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22);
    –    canone raccolta e depurazione acque (fino all’entrata in vigore del servizio idrico integrato di cui alla legge 05.01.1994 n. 36);
    –    T.O.S.A.P. (fino all’eventuale entrata in vigore del canone O.S.A.P.  previsto dall’art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446).
  2. Le entrate comunali non aventi natura tributaria sono costituite da:
    –    rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
    –    proventi dei servizi pubblici;
    –    corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
    –    canoni di uso;
    –    qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di  liberalità.
Art. 3
Regolamenti specifici

1.    Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata o tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell’entrata.

Art. 4
Determinazione tariffe, canoni e prezzi
  1. L’istituzione di nuovi tributi, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi, dei canoni, delle tariffe delle concessioni di beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge, salve diverse disposizioni legislative.
  2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
  3. Salvo diversa disposizioni di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si applicano le aliquote, le tariffe e i canoni in vigore.
Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
  1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni relative alle entrate tributarie sono disciplinate dal Consiglio Comunale con specifici regolamenti  riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, delle tariffe e dei canoni  di cui al precedente art. 4.
  2. Nel caso in cui leggi successive all’entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui all’art. 4 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, non già previste, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.
    Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni relative ad entrate non tributarie sono stabilite dalla Giunta Comunale.
TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6
Forme di gestione

  1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
  2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e di riscossione delle entrate comunali, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
    a)    gestione associata con altri entri locali, ai sensi degli artt. 24 – 28 della L. 08.06.1990 n. 142;
    b)    affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’art. 22 comma 3 lettera c) della L. 142/1990;
    c)    affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente     capitale pubblico locale previste dall’art. 22 comma 3 lettera e) della L. 142/90, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
    d)    affidamento mediante concessione ai Concessionari dei Servizi di Riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43;
    e)    affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997.
  3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della convenienza organizzativa ed economica delle diverse forme di     gestione.
  4. L’ affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
Art. 7
Soggetti responsabili per la gestione dei tributi comunali
  1. Con proprio atto il Sindaco nomina per ogni tributo di competenza dell’ente, un responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; il Sindaco nomina inoltre un sostituto del Responsabile del tributo in caso di sua assenza.
  2. Il Sindaco nomina il responsabile dei tributi sulla base dell’esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
  3. Il Responsabile del tributo cura:
    a)    tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione dell’ ufficio, ricezione delle denuncie; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento, liquidazione, applicazione delle sanzioni tributarie);
    b)    appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
    c)    sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso     l’esterno;
    d)    cura il contenzioso tributario;
    e)    dispone con propri atti i rimborsi, le esenzioni, le riduzioni, le rateazioni e le dilazioni;
    f)    in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e cura  il     controllo della gestione;
    g)    esercita ogni altra attività prevista da leggi o regolamenti necessaria per l’applicazione del tributo.
Art. 8
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1.    Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate dal Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 9
Responsabilità nella gestione delle entrate

1.    I responsabili delle entrate  provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all’acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all’accertamento dell’entrata, come previsto dagli artt. 21 e 22 del Decreto Legislativo 25.02.1995 n. 77, entro i trenta giorni successivi all’emissione del medesimo.
2.    Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione necessaria è inviata, entro il medesimo termine, al responsabile del servizio tributi al quale, è attribuita la competenza  di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

Art. 10
Modalità di pagamento
  1. In via generale, e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
    a)    versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
    b)    versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
    c)    disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
    d)    mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non     pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall’art. 24 della legge 27.12.1997 n. 449. L’accettazione dell’assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l’omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell’art. 45 del R.D. 21.12.1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
    e)    mediante carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere Comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.
  2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell’effettiva disponibilità delle somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa “valuta fissa per il beneficiario” per il giorno non successivo a quello di scadenza.
  3. I versamenti effettuati con le modalità previste nei punti d) ed e) del presente articolo potranno essere fatti solo dopo l’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero delle Finanze, stabiliti dall’art. 24 comma 40 della legge 27.12.1997 n. 449.
  4. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del Servizio di Riscossione dei Tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.01.1988 n. 43.
Art. 11
Attività di riscontro
  1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall’Ente provvedono all’organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell’utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
  2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.
  3. La Giunta Comunale può affidare a terzi, con convenzione, ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all’accertamento dell’entrata.
Art. 12
Omissione e ritardo dei pagamenti
  1. La contestazione riguardante sia l’omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme è effettuata con atto scritto, comunicato a mezzo raccomandata A.R., nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l’ulteriore termine assegnato per l’adempimento.
  2. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
Art. 13
Dilazioni di pagamento
  1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, possono essere concesse, con atti dei Responsabili delle entrate a specifica domanda presentata prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti più sotto indicati; per i debiti di natura tributaria si deve inoltre fare riferimento alle leggi e ai regolamenti comunali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché alle disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 o al D.P.R. 28.01.1988 n. 43:
    –    inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni  o dilazioni;
    –    durata massima: ventiquattro mesi;
    –    decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento entro 10 giorni dalla scadenza della rata dovuta;
    –    applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
  2. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
  3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi.
Art. 14
Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria
  1. Gli atti, gli avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, e dagli eventuali regolamenti locali dei specifici  tributi.
  2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali personalmente e, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 15
Rimborsi delle entrate tributarie e diverse
  1. Qualora non previsti da disposizioni legislative o da regolamenti specifici riferiti a ogni singola entrata tributaria, il rimborso delle somme non dovute per cessazione della fruizione del servizio o per altri casi riconosciuti legittimi decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo alla richiesta di rimborso, da presentarsi, pena la decadenza del diritto al rimborso stesso, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento del tributo.
  2. Per le entrate di natura diversa da quelle tributarie i rimborsi, a richiesta dell’utente, saranno effettuati come previsto da specifiche disposizioni relative al servizio stesso.
Art. 16
Contenzioso tributario
  1. In applicazione dell’art. 22 lettera n) dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.07.1998, spetta al Responsabile del Servizio, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello con le modalità ed i criteri fissati dalla Giunta medesima.
  2. L’attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita convenzione.
  3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all’Ente.
Art. 17
Sanzioni

1.    La determinazione delle sanzioni amministrative di cui ai Decreti Legislativi 18.12.1997 n. 471 e 473 spetta al Responsabile della Gestione di ogni singolo tributo, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17/bis
Interessi

1.    Gli interessi dovuti al Comune o al contribuente rispettivamente per la riscossione o il rimborso dei tributi comunali, per i periodi di imposta fino al 1999 sono fissati nella stessa misura prevista dallo Stato per le imposte erariali, secondo la seguente tabella:

Periodo d’imposta Tasso annuo Disposizioni legislative
1.01.1988 – 31.12.1993  9% art. 7 comma 3 L. 67/98
1.01.1994 – 31.12.1996  6% art. 13 comma 1 D.L. 557/93
dall’1.01.1997  7% art. 2 comma 185 L. 662/92

2.    Per i periodi di imposta successivi al 1999 si applicano le disposizioni contenute nell’art. 3 comma 142 della legge 23.12.1996 n. 662, riferite al potere del Ministero delle Finanze di variare le predette misure.

TITOLO III
RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 18
Forme di riscossione

  1. La riscossione coattiva dei tributi comunali e delle altre entrate comunali avviene, in ossequio all’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.01.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al Concessionario del Servizio di Riscossione dei Tributi.
  2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva può essere effettuata anche nelle forme stabilite dal R.D. 14.01.1910 n. 639.
Art. 19
Procedure
  1. Le procedure di riscossione coattiva delle entrate  sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l’eventuale termine assegnato per l’adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9
  2. Tuttavia, le procedure relative alla riscossione coattiva di entrate  per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singola entrata, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.
TITOLO IV
AUTOTUTELA E RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE O RECUPERO SOMME DOVUTE

Art. 20
Modalità di applicazione

1.    Il presente titolo disciplina le procedure, per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, di revoca o di rinuncia delle entrate  in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati .

Art. 21
Annullamento e revoca d’ufficio in caso di autoaccertamento
  1. Il potere di annullamento d’ufficio dell’atto recante la richiesta di pagamento  viene esercitato in caso di autoaccertamento, qualora siano acquisiti nuovi elementi, nuovi fatti e dati.
  2. Il potere di revoca d’ufficio dell’atto recante la richiesta di pagamento  viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si rilevi la non opportunità della richiesta.
Art. 22
Rinuncia all’imposizione
  1. Il potere di rinuncia alla riscossione, al recupero dopo le scadenze del termine previsto dovute a qualsiasi titolo al Comune, nonché al rimborso delle somme dovute ai singoli contribuenti, viene esercitato tenendo conto del criterio di economicità relativo ed assoluto, risultante dal rapporto tra costi di riscossione, ammontare del tributo e costi di rimborso.
  2. L’istituto della rinuncia non si applica:
    a) per tutte le entrate, siano esse di natura tributaria che non tributaria, per un ammontare superiore a € 5,17 (escluso gli interessi), con esclusione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, il cui limite è elevato a € 10,00 (escluso gli interessi);
    b) all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nel caso in cui l’accertamento e la riscossione non siano effettuati direttamente dal Comune.
Art. 23
Annullamento d’ufficio o  rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento
  1. I Responsabili delle entrate possono procedere, in tutto o in parte, all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione o al recupero delle somme dovute in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto  quali tra l’altro:
    a)    errore di persona;
    b)    evidente errore logico o di calcolo;
    c)    errore sul presupposto della tassa o dell’imposta;
    d)    doppia imposizione o tassazione;
    e)    mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
    f)    sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi     precedentemente negati;
    g)    errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione Comunale.
  2. Non si procede all’annullamento d’ufficio o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione Comunale.
TITOLO V
ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 24
Principi generali

1.    Il Comune di Caldogno, nell’esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l’istituto dell’accertamento  con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.06.1997 n. 218, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 25
Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione
  1. L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell’ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.
  2. L’accertamento con adesione può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati in solido.
  3. L’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
  4. Non è ammesso l’accertamento con adesione  nei seguenti casi:
    a)    se l’accertamento riguarda l’omessa dichiarazione e l’omesso versamento;
    b)    nel caso dell’ulteriore accertamento di cui al secondo comma dell’art. 26;
    c)    se è stato notificato l’avviso di accertamento o di liquidazione dopo l’invito di cui all’art. 28;
    d)    se la violazione ricade nell’ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico     di reiterati inadempienti al dettato normativo in materia di fiscalità locale.
Art. 26
Impugnazione e modificazione dell’accertamento
  1. L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
  2. L’accertamento con adesione non esclude l’esercizio di un ulteriore accertamento entro i termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali nei seguenti casi:
    a)    se la definizione riguarda accertamenti parziali;
    b)    se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno     o più cespiti non dichiarati;
    c)    se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali sia possibile accertare un    maggiore imponibile superiore del 50% di quello definito.
Art. 27
Competenze
  1. Compete al Responsabile della gestione del tributo l’applicazione dell’istituto  dell’accertamento con adesione.
  2. Il responsabile in sede di contraddittorio con il contribuente valuta – oltre agli elementi probatori in possesso dell’ufficio – le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente, il rapporto costi/benefici derivato dall’emissione dell’avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l’analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive.
  3. Il  responsabile, inoltre, qualora rilevi, dopo l’adozione dell’accertamento con adesione  l’infondatezza o l’illegittimità dell’accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l’atto di accertamento nell’esercizio dell’autotutela.
Art. 28
Procedimento ad iniziativa dell’ufficio
  1. Il  Responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendano opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare  mediante notifica, nel quale sono indicati:
    a) gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’avviso di accertamento di liquidazione suscettibile di adesione;
    b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;
    c) la sintesi delle modalità dell’adesione ;
    d) l’identificazione del responsabile del procedimento e l’identificazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente o telematicamente.
  2. Non è fatto obbligo all’accettazione dell’invito; l’omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile.
  3. Non dà luogo all’avvio della procedura di accertamento con adesione, la richiesta di chiarimenti e l’invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.
Art. 29
Procedimento ad iniziativa del contribuente
  1. Il contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con istanza in carta libera, la formulazione dell’avviso di accertamento.
  2. L’istanza non è vincolante ai fini dell’adesione.
  3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 1, il  Responsabile  del tributo, invita anche telefonicamente o telematicamente il   richiedente a presentarsi presso l’ufficio tributi  fissando il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’eventuale accertamento con adesione.
  4. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato l’avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui al primo comma dell’art.28, può formulare – anteriormente alla impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale – istanza in carta libera di accertamento con adesione, (indicando il proprio recapito, anche telefonico).
    L’istanza è inviata al Comune con raccomandata semplice.
  5. La presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dei termini per l’impugnazione di cui al precedente comma e per il pagamento delle somme liquidate dal Comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.
  6. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza di accertamento con adesione.
Art. 30
Accertamento con adesione
  1. Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, l’adesione all’accertamento è redatta con atto scritto in duplice esemplare, è sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile della gestione del tributo.
  2. Nell’atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la quantificazione della imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.
  3. Il perfezionamento dell’atto di adesione sospende l’efficacia dell’avviso di accertamento notificato e la annulla ad avvenuto versamento dell’intero importo dovuto.
  4. L’atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l’obbligazione in capo a tutti i coobbligati.
Art. 31
Adempimenti a seguito di adesione
  1. Il versamento delle somme dovute conseguenti all’adesione all’accertamento è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione  dell’atto di adesione medesimo. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.
  2. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire al servizio tributi la quietanza dell’avvenuto pagamento.
  3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se la somma supera £. 100.000.000.
  4. Qualora le somme da rateizzare superino l’importo di £. 5.000.000 dovrà essere presentata  la garanzia fideiussoria di pari importo.
  5. In caso di mancato versamento, alla scadenza pattuita le somme che rimangono da versare  sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.
Art. 32
Sanzioni
1.    La definizione avvenuta prima dell’emissione dell’avviso di accertamento comporta l’applicazione delle sanzioni irrogabili nella misura ridotta del 75% del minimo previsto dalla legge.

Art. 33
Conciliazione giudiziale

1.    Si intendono recepite nel  presente regolamento le disposizioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 19.06.1997 n. 218, concernenti le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.
2.    L’accettazione della proposta di conciliazione di cui all’art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 non è consentita se ricorrono i presupposti di cui al 4° comma dell’art. 25

Art. 34
Vigenza

Le norme del presente  regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999. Da tale data si intendono abrogate le norme di vigenti Regolamenti Comunali in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 35
Formalità

Una volta divenuta  esecutiva la delibera consiliare di approvazione al presente regolamento lo stesso sarà inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai sensi dell’art. 52 comma 2° del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17.04.1998 del Ministero delle Finanze.

NOTE:
1.    Regolamento originario approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 30.11.1998;
2.    l’art. 17/bis è stato aggiunto al Regolamento originario con deliberazione di C.C. n. 89 del 21.12.1999;
3.    il comma 4 dell’art. 13 del Regolamento originario è stato soppresso con deliberazione di C.C. n. 72 del 20.12.2000;
4.    il comma 3 dell’art. 31 del Regolamento originario è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 72 del 20.12.2000.
5.    l’art. 22 è stato sostituito con deliberazione di C:C: n. 53 del 28/12/2005

Pagina aggiornata il 23/08/2024

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