Lo Stato Civile fornisce i seguenti servizi:
- denunce di nascita: la nascita di un bambino in Italia deve essere denunciata presso le autorità competenti. Il cittadino, munito di documento di riconoscimento, può denunciare l’evento entro tre giorni presso l’ospedale ove è avvenuto il parto, che trasmette il fatto al Comune di residenza dei genitori (se i genitori non sono residenti nello stesso Comune, l’evento viene trasmesso nel Comune scelto dagli stessi o in mancanza di indicazioni, presso il Comune materno). Il cittadino può, inoltre, denunciare il fatto:
- presso l’ufficio di stato civile del comune ove è avvenuto l’evento (entro dieci giorni) portando con sé idonea documentazione sanitaria del nuovo nato;
- presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza anche se diverso da quello ove si è verificato l’evento (entro dieci giorni), portando con sé idonea documentazione sanitaria del nuovo nato.
- denunce di morte: un congiunto o persona informata del fatto effettua la denuncia presso il comune dove è avvenuto l’evento entro le ventiquattro ore dalla morte; portando con sè certificato necroscopico e avviso di morte, se l’evento è avvenuto presso ospedale o casa di riposo. Se l’evento si è verificato presso la propria abitazione, occorre solo il certificato necroscopico. Di norma tutta la pratica viene seguita dall’impresa funebre a cui i congiunti si sono rivolti.
- pubblicazioni di matrimonio: per poter celebrare il matrimonio, sia civile che religioso, in Italia tra cittadini di cui uno almeno residente in Italia, è obbligatorio eseguire prima la pubblicazione di matrimonio. Le pubblicazioni di matrimonio sono affisse all’albo pretorio online del comune almeno per otto giorni, e dopo ulteriori 3 giorni viene rilasciato il certificato di eseguite pubblicazioni, che attesta che non vi sono state opposizioni Il matrimonio può essere celebrato nei successivi 180 giorni, dopo di che la pubblicazione deve essere richiesta di nuovo.
- Celebrazione di matrimonio: se si tratta di matrimonio celebrato con rito concordatario (ossia da ministri di culto cattolici o di altri culti per cui esistano apposite convenzioni con lo Stato italiano) il cittadino non deve fare nulla in quanto l’atto è automaticamente valido anche civilmente ed è trasmesso direttamente dal ministro di culto che lo ha celebrato all’ufficiale di stato civile del Comune dove l’evento si è verificato. Se i futuri sposi intendono contrarre matrimonio con il solo rito civile, vedi approfondimento.
- Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile: dall’11 dicembre 2014 è in vigore la nuova legge che prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
- Cittadinanza italiana: l’Ufficio Stato Civile registra tutti gli eventi riguardanti l’acquisto o la perdita della cittadinanza italiana.
Tutte le dichiarazione rese da cittadini che non conoscono la lingua italiana, devono essere rese dagli stessi tramite un interprete, ossia ci si deve far accompagnare da una persona che conosca la propria lingua madre e l’italiano, e che traduca al dichiarante quanto dovrà firmare.
Di tutti i servizi forniti, possono essere rilasciati certificati, ma a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità L. (183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000), che hanno l’obbligo di richiedere solo l’autocertificazione. Pertanto l’ufficio di Stato Civile può rilasciare certificati soltanto ad uso privato, o per autorità giudiziarie (Tribunali, ecc.).
Inoltre è ammesso il rilascio dei certificati per le procedure relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini extra-comunitari, richiesti dagli organi preposti al rilascio degli stessi (Circolare del Ministero dell’Interno n.15 del 28/05/2012).
Si ricorda, comunque, che al posto dei certificati il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando intrattenga rapporti con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai… (art. 2, D.P.R. 445/2000), se questi vi consentano.
Pagina aggiornata il 23/08/2024