Convivenza di fatto

La convivenza di fatto, ai sensi del comma 36, dell’unico articolo della Legge 76/2016 (legge Cirinnà), è lo stato in cui vivono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. La norma non reca una vera e propria definizione di convivenza di fatto bensì individua i destinatari della disciplina, dettata ai commi dal 37 al 67 dell’articolo 1 della suddetta legge.
I presupposti, riassumendo, sono:
  • i conviventi devono essere due persone maggiori di età;
  • il loro rapporto realizza un’unione stabile derivante da legami affettivi diversi dalla parentela, affinità o adozione;
  • il loro stato civile è libero.
Da tali presupposti si ricava in negativo, che ai fini della norma, non rileva il sesso dei conviventi.

IMPEDIMENTI
Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.

DIRITTI E DOVERI
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto), in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute. Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto; viene pure stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.r.p. qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno.
Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite.

COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione per la costituzione della convivenza di fatto.
In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.
I cittadini non italiani devono presentare la documentazione idonea a dimostrare lo stato civile libero, rilasciati da non oltre 6 mesi dalla competente autorità dello Stato estero, debitamente tradotti e legalizzati/apostillati.
La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):
  • allo sportello Anagrafe, previo appuntamento (tel 0444/901525)
  • trasmissione per via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori:
    via posta elettronica all'indirizzo segreteria@comune.caldogno.vi.it oppure via pec all'indirizzo demografici.comune.caldogno.vi@pecveneto.it;
  • trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta digitalmente da entrambi gli interessati:
    via posta elettronica agli indirizzi elencati al punto precedente
  • a mezzo lettera raccomandata (con allegata copia dei documenti di identità dei sottoscrittori) all'indirizzo: Comune di Caldogno – Ufficio Anagrafe, Via Dante Alighieri n. 97, 36030 Caldogno (VI)
 
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:
  • se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
  • nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
  • qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finché prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.
La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'ufficio debita comunicazione all'altra parte.
La dichiarazione può essere presentata con le stesse modalità previste per la presentazione della dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto (paragrafo precedente).

CONTRATTO DI CONVIVENZA
I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi.

Modulistica
Modulo per dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto

Normativa di riferimento
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